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212.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il
31 marzo 2008 e' individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne
sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al
presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture
elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
b)
alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche
ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza
pubblica.
213.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
sono definite, in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema
pubblico di connettivita' (SPC):
a) le
regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle
amministrazioni destinatari della fatturazione;
b) le
regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per
l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalita' di
integrazione con il Sistema di interscambio;
c) le
linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle
amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture
elettroniche;
d) le
eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a
determinate tipologie di approvvigionamenti;
e) la
disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto
da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi
compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, allo svolgimento delle attivita' informatiche necessarie
all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
f) le
eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e
medie imprese;
g) la
data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i
divieti di cui al comma 210, con possibilita' di introdurre gradualmente
il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica;
g-bis)
le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data,
l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura
elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per
ogni fine di legge.
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