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Fattura elettronica

Fattura elettronica alla PA
di Federico Campomori
02.02.2011

La legge n. 244/2007 (art. 1, co. 209 – 213) ha introdotto nell’ordinamento italiano l’obbligo dell’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra la pubblica amministrazione e i relativi fornitori.

 

Art.1 ,Legge 24  dicembre 2007, n.244  (legge finanziaria 2008)

 

209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

Tale intervento si colloca in un più vasto quadro europeo relativo alla digitalizzazione dei processi amministrativi, tra cui in particolare l’iniziativa dell’Unione Europea denominata“i2010“ che incoraggia gli stati membri a dotarsi di un quadro normativo, organizzativo e tecnologico adeguato per la gestione totalmente elettronica dell’intero ciclo degli acquisti.

Danimarca, Norvegia e Finlandia hanno già avviato da alcuni anni l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria nei rapporti imprese-pubblica amministrazione . I governi di altri paesi europei sono nella fase di una sua introduzione nell’ordinamento , tra cui la Spagna e, appunto, l’Italia.

L’adozione dei processi di fatturazione elettronica è ampiamente supportata negli ultimi anni da diverse iniziative dell’Unione Europea[1]. La completa sostituzione dei documenti cartacei con documenti informatici strutturati  secondo standard comuni consente infatti una totale automazione dei flussi di fatturazione attiva e passiva tra fornitori e amministrazioni, facendo conseguire cospicui vantaggi in termini economici, logistici  e di semplificazione dei processi agli operatori coinvolti.

 

 

 

La legge n. 244/2007 prevede nel dettaglio l’emanazione di due decreti attuativi, ovvero un  decreto che individui il gestore del sistema di interscambio nonché le relative competenze ed un secondo decreto che stabilisca nello specifico le procedure operative per l’emissione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche.

 

Il primo decreto, previsto dal comma 212 ed emanato il 7 marzo 2008,  attribuisce all’Agenzia delle Entrate il ruolo di gestore del sistema di interscambio (SDI) e individua in Sogei Spa il soggetto tecnologico a cui demandarne la realizzazione e gestione tecnica.

 

Art.1 ,Legge 24  dicembre 2007, n.244  (legge finanziaria 2008)

212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;

b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite, in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettivita' (SPC):

a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;

b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalita' di integrazione con il Sistema di interscambio;

c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;

d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;

e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attivita' informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;

f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;

g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilita' di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica;

g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge.

 

 

Il secondo decreto, previsto dal comma 213 , stabilirà le regole tecniche da adottarsi per la gestione del processo di fatturazione elettronica, le date da cui hanno effetto gli obblighi e i divieti prescritti nella norma nonchè ulteriori precisazioni operative e linee guida per gli operatori coinvolti.



Articolo pubblicato su Il Sole 24 ore del 26 febbraio 2008. Clicca qui per vedere la scansione.


Dematerializzazione dei documenti contabili e fiscali
di Federico Campomori
ed.Il Sole 24 ORE
giugno 2006



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