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Fattura elettronica

Le verifiche fiscali sugli archivi digitali: metodologia e check list
di Federico Campomori
20.02.2008

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente predisposto e diffuso internamente agli uffici locali la metodologia di controllo nei confronti dei soggetti che utilizzano sistemi di fatturazione elettronica e di conservazione sostitutiva della documentazione contabile.

Alla metodologia è allegata una check-list che riepiloga le attività preliminari alla verifica e le diverse fasi dei controlli.

 

Il documento fa luce sulle modalità concrete di svolgimento delle ispezioni fiscali, fornendo chiarimenti ed interpretazioni talvolta innovative, che integrano l’unico riferimento normativo alle verifiche tributarie in materia contenuto nell’art. 6 del Dm 23 gennaio 2004. 

In particolare, sono fornite precise indicazioni sui concetti di “leggibilità” e di “disponibilità” dei documenti conservati:  un documento è ritenuto leggibile se, su richiesta, può essere visualizzato a video, disponibile e riversabile su supporto informatico, trasmissibile in via telematica e stampato su supporto cartaceo.

 

La copia cartacea di documenti, scritture e registri può essere richiesta dai verificatori  anche nel caso in cui l’accesso venga effettuato quando ancora non siano scaduti i termini di legge per la chiusura dei processi di conservazione sostitutiva.

In alternativa, i verificatori potranno richiedere la conservazione sostitutiva anticipata dei documenti oggetto di ispezione.

 

In merito alla possibilità di richiedere la stampa dei documenti, le istruzioni  precisano opportunamente che questo tipo di richiesta deve essere coordinata con il principio generale sancito dallo Statuto del contribuente secondo cui la verifica fiscale deve causare al soggetto controllato il minor disagio possibile.

 

Qualora, poi, un documento conservato debba essere esibito su carta fuori dall’ambiente in cui è installato il sistema di conservazione sostitutiva, ne deve essere dichiarata la conformità da un pubblico ufficiale solo se si tratta di documenti per la cui conservazione è richiesto il suo intervento.

 

Si tratta quindi di ipotesi particolari, in cui ad esempio l’amministrazione decide di acquisire documenti conservati di natura analogica ed unica (libri sociali,  schede carburante, note spese dipendenti) da allegare ad un processo verbale di constatazione.

Il documento, nel guidare i verificatori passo dopo passo allo svolgimento degli accertamenti sugli archivi digitali, prende anche in considerazione gli aspetti prettamente tecnici delle operazioni di verifica.

 

In diverse fasi è quindi previsto l’intervento di personale esperto in materia informatica di ausilio al funzionario verificatore.

 

Ad esempio, ai fini del controllo della staticità e della non modificabilità dei documenti informatici, la verifica sarà effettuata sull’idoneità del formato adottato, stante la totale assenza nella normativa di riferimento di un’indicazione dei formati utilizzabili.

 

Sarà poi importante la verifica dell’atto formale di nomina del Responsabile della Conservazione in quanto si tratta di una figura prevista obbligatoriamente dalla normativa che riveste un ruolo centrale nei processi di conservazione digitale.

 

Ove redatto, dovrà essere acquisito il Manuale della Conservazione, ovvero del documento in cui viene  documentata l’attività posta in essere dal soggetto ed in cui sono contenute informazioni essenziali sulle modalità tecniche utilizzate.

 

In tema di fatturazione elettronica, i verificatori saranno tenuti al controllo della regolare emissione delle fatture elettroniche, ai sensi dell’art. 21 del Dpr 633/72 e dell’art.3 del Dm 23 gennaio 2004.

Saranno perciò verificate le operazioni di apposizione di firma digitale e di riferimento temporale sul singolo documento da parte del soggetto emittente e l’esistenza di un apposito accordo tra le parti, antecedente all’inizio dei processi di fatturazione.

 

In caso di outsourcing a terzo, l’Agenzia sottolinea l’importanza della verifica degli accordi contrattuali intervenuti tra cedente/prestatore e il terzo incaricato, al fine di poter stabilire con certezza il soggetto tenuto ad apporre la propria firma digitale sui singoli documenti.

Anche per quanto riguarda l’impiego di sistemi EDI, il verificatore dovrà entrare nel merito dell’accordo tra le parti, in particolare per accertarne la conformità a quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 94/820/CE.

 

Sul tema della conservazione delle fatture elettroniche, un aspetto che suscita perplessità è la verifica della cadenza quindicinale obbligatoria a partire dalla data di emissione del documento, che l’Agenzia ritiene debba coincidere con il momento di apposizione del riferimento temporale nonché con quello di trasmissione elettronica.

 

Su questo punto da più parti si auspica un intervento correttivo del legislatore nel prossimo decreto ministeriale che stabilirà le nuove modalità per la fatturazione elettronica obbligatoria alla PA.

 



Dematerializzazione dei documenti contabili e fiscali
di Federico Campomori
ed.Il Sole 24 ORE
giugno 2006



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